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Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268230 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Casella di posta elettronica gestita da un provider estero - Acquisizione delle e-mail in entrata e in uscita - Tecnica cosiddetta dell'istradamento - Applicabilità - Violazione delle norme sulle rogatorie internazionale - Esclusione - Violazione dell'art. 8 CEDU - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268230-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione di comunicazioni informatiche, è legittima l'acquisizione tramite la procedura dell'istradamento dei messaggi di posta elettronica, in entrata e in uscita, relativi ad una casella gestita da un provider estero. (In motivazione la Corte ha precisato che il ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto, in tal modo, tutta l'attività d'intercettazione viene interamente compiuta nel territorio italiano, né dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Capriotti c. Italia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)