Sez. 1, Sentenza n. 5320 del 18/03/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159378 - 01
ARMI - IN GENERE - PISTOLA SCACCIACANI - NOZIONE - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - SUSSISTENZA.*
ARMI - IN GENERE - PISTOLA SCACCIACANI - NOZIONE - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - SUSSISTENZA.*
Rientrano nella normativa di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 anche le cosiddette pistole scacciacani (quelle cioè in cui lo svuotamento della carica si ottiene o mediante l'Azione del gas prodotto dalla accensione delle polveri, o dalla combustione di speciali gas che determinano la espulsione di proiettili o getti di liquido, o di materie gassose più o meno tossiche) per cui esse devono ritenersi armi quando l'offesa alle persone si palesi inequivocabile. (Conf mass n 154646; (Conf mass n 142455 ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)