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Sez. 6, Sentenza n. 1096 del 26/03/1999 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213681 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Consulente tecnico di parte - Soggetto attivo del reato - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213681-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Il reato di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma sesto, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 cod. pen. sia intenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 373, Cod. Pen. art. 375, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)