Sez. L, Sentenza n. 16638 del 22/07/2014 (Rv. 631984 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Accertamento ai fini previdenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Disciplina "ex lege" n. 9 del 1963 - Specialità - Conseguenze - Applicabilità delle procedure di evidenza di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
L'accertamento ai fini previdenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni è regolato dalla normativa speciale prevista dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476), per cui rispetto a tale accertamento non si applicano le procedure di evidenza disciplinate dalle disposizioni generali di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8, DPR 07/12/2001 num. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)