Sez. 1, Sentenza n. 5015 del 05/02/1986 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172993 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - GIUSTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO - IRRILEVANZA ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - GIUSTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO - IRRILEVANZA ESTREMI.*
In tema di controllo da parte dell'autorità giudiziaria del provvedimento amministrativo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per violazione del divieto di tornare in un dato luogo, la motivazione di un simile atto risulta sufficiente allorché sussistano in esso riferimento ai precedenti penali, alle numerose denunce nonché ai rapporti dell'interessato con la malavita locale, a nulla rilevando come giustificazione dell'avvenuta violazione del divieto né l'opportunità di avere un colloquio con il difensore né che alla scadenza del periodo di divieto manchino pochi mesi. (V mass n 170185).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)