Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 29/08/1991 (Rv. 473684 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Proposta irrevocabile | Caducazione automatica con la scadenza del termine - Proposta irrevocabile ma scindibile - Scadenza del termine - Sopravvivenza come semplice proposta revocabile.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Proposta irrevocabile
Nella proposta irrevocabile prevista dall'art. 1329 cod.civ. l'irrevocabilità costituisce una qualità intrinseca della proposta stessa che permane fino a quando con la scadenza del termine viene automaticamente a caducarsi senza che all'uopo occorra una qualsiasi sua revoca, salva una diversa volontà del proponente cui, nell'ambito della autonomia privata, non può negarsi il potere di dar vita ad una proposta irrevocabile ma scindibile da tale sua qualità e quindi capace di sopravvivere, una volta scaduto il termine, come semplice proposta revocabile ex art. 1328 cod.civ. (nei limiti di tempo di cui all'art. 1326, comma secondo, cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)