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Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 9 Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.

2. Le attivita' della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonche' in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa puo' associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attivita' di partenariato con istituzioni e societa', pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attivita' di ricerca e studio.

Art. 10 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

  1. a) l'articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

  2. b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

  3. c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza.

2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro delle finanze
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto