Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
Testo in vigore al
Art. 12
1. Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.
2. I programmi di cui al precedente comma devono altresi' indicare partitamente l'entita' degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.
3. Sulla base delle finalita' di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformita' ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. I programmi di cui ai precedenti commi devono altresi' indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.
5. I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonche' all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli gia' esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.
6. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.
7. In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
8. Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.
9. Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.
Art. 13
1. E' costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del "Fondo" di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.
2. Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione puo' esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.
3. Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione:
1) i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;
2) copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;
3) relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e
delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.
4. A richiesta della Commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinche' presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle societa' collegate.
5. Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del "Fondo" di cui all'articolo 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.
Art. 14
1. E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di societa' autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.
Art. 15
1. Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:
a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;
b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonche' nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
2. Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, e' riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.
3. La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.
Art. 16
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonche' per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Puo' altresi' richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.
2. Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad avvalersi di non piu' di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti e' stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessita' e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati mi attivita' di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni annue.
4. Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.
Art. 17
1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1 dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.
2. Sono trasferite al "Fondo" di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 10 dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo 1 della legge 22 marzo 1971, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.
5. In relazione ai versamenti che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano gia' espresso parere favorevole prima dell'entrata in, vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, e' accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le provvidenze gia' previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con piu' di cinquecento dipendenti.
7. Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, gia' definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1 dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilita' residue sui relativi stanziamenti.
Art. 18
1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.
2. La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonche' nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati; in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.
3. L'onere, derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del "Fondo" di cui all'articolo 3, che versera' all'erario la relativa imposta secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.
Art. 19
1. Ai consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine puo' essere concesso un contributo sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
2. Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.
3. Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
4. L'attivita' di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo, non costituisce attivita' commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, consorzi e societa' consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.
6. Detto programma determinera' i criteri, le modalita' e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilita' del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonche' le modalita' di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le societa' consortili.
Art. 20
1. E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge.10
2. La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.
3. La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.
4. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.
5. La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
6. Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 21
1. Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975; n. 164.
2. Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente e' assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed e' emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.
3. Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione e' considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianita' di iscrizione nelle liste.
4. La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) puo', per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:
a) le quote di indennita' di anzianita' maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilita' da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;
b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
6. Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessita' di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.
Art. 22
1. E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilita' della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.
2. La commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.
3. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
6. Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.
Art. 23
1. La commissione di cui al precedente articolo puo' avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:
a) accerta, al fine di attuare la mobilita' dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;
b) propone programmi di attivita' e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilita', dei trasferimenti della mano d'opera; della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;
c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilita' della mano d'opera di cui all'articolo 28.
Art. 24
1. Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.
2. Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali e' intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresi' tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.
3. La commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.
4. La commissione regionale per la mobilita' della manodopera invia annualmente alla commissione centrale per la mobilita' della manodopera una relazione relativa all'attivita' svolta.
Art. 25
1. Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalita' previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma.
2. Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perche' ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresi' trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unita' produttiva.
4. I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonche' tenuto conto della necessita' di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.
5. I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui e' stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.
6. La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.
7. Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma.45
8. Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comuni carlo all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvedera' a convocare le parti.
Art. 26
1. E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilita' della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilita' territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.
2. Tale commissione e' composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro o da loro rappresentanti, nonche' da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.
3. Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonomie di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.
4. La commissione centrale per la mobilita' della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attivita' propria e delle commissioni regionali.
Art. 27
1. I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:
a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;
b) dell'indennita' di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformita' della disciplina del Fondo sociale europeo di cui ai regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee dell'8 novembre 1971, numeri 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra localita' del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato una attivita' lavorativa subordinata non stagionale nella nuova localita' per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera b), verra' corrisposta - oltre al rimborso delle spese di viaggio per se e per i familiari a carico - un'indennita' di nuova sistemazione.
Art. 28
1. E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilita' della manodopera", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge.
2. Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
3. Le disponibilita' del Fondo affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
4. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato.
5. I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.
6. Il fabbisogno annuo e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" da versare al "Fondo" di cui al primo comma.
7. Per il primo anno l'importo delle rate e' stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.11
Art. 29
1. Sono autorizzate, per le finalita' di cui alla presente legge, le seguenti spese:
I) conferimenti al "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d) ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;
b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.
2. Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:
1) quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il riscontro delle operazioni;
2) quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.
3. La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonche' delle piccole e medie industrie e loro forme associate, societa' cooperative e loro consorzi non potra' essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera a) puo' essere variata, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.
5. Le annualita' relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;
II) conferimento al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilita' separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;
b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del "Fondo speciale per la ricerca applicata" di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;
III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:
1) lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982.
6. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.
7. Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;
IV) aumento del capitale sociale della Societa' per le gestioni a partecipazioni industriali S.p.a. - GEPI.
9. Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, e' sostituito dal seguente:
"4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4)".
10. A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 30
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sara' accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale".
2. Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.
3. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6802 e 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
4. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:
1) in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;
2) e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;
3) si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilita' del "Conto speciale" di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO -
STAMMATI - DONAT-CATTIN
- ANSELMI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO