Sez. 3, Sentenza n. 1075 del 18/03/1977 (Rv. 384700 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NEGLIGENZA DELL'AFFITTUARIO E COMPORTAMENTO DEL CONCEDENTE - RILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NEGLIGENZA DELL'AFFITTUARIO E COMPORTAMENTO DEL CONCEDENTE - RILEVANZA.*
Il giudice del merito non puo, ai sensi dell'art 4 lettera a) dllt n 157 del 1945, ritenere il grave inadempimento contrattuale, dello affittuario di fondo rustico, il quale non abbia pagato alcuni canoni, considerando soltanto la negligenza dell'affittuario stesso nel controllare l'operato della persona da lui incaricata di pagare i canoni al concedente, e trascurando di considerare il comportamento di quest'ultimo, che non ha mai dato modo di dubitare della puntuale esecuzione del suddetto incarico, non avendo mai protestato per l'inadempimento e avendo, anzi, talora ammesso di aver regolarmente percepito alcuni canoni. (V 1087/74, mass n 369047).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)