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Sez. 1, Sentenza n. 5276 del 06/12/1977 (Rv. 388928 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'APPROVAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA PERCEZIONE DELL'IMPOSTA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388928-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - STIPULATI CON LO STATO - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'APPROVAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA PERCEZIONE DELL'IMPOSTA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Nei contratti della pubblica amministrazione la stipulazione ha solo la conseguenza di vincolare le parti nel senso che esse non sono piu libere di recedere, ma i contratti stessi sono inefficaci fino a quando non si avvera la condicio iuris dell'approvazione. Conseguentemente, agli effetti dell'imposta di registro, tali contratti vanno considerati come sottoposti a condizione sospensiva e solo con la denuncia di avveramento della condizione matura per il fisco il diritto a percepire l'imposta (principale) di registro e inizia a decorrere il termine per la prescrizione di essa. (V 1793/73, mass n 364757).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 19, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 137, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 138, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)