Sez. L, Sentenza n. 3153 del 14/03/1992 (Rv. 476273 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Applicazione dei dipendenti a mansioni superiori oltre il termine di legge senza possibilità di promozione - Applicabilità dalla legge n. 210 del 1985 fino al 23 giugno 1988 della disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Gli artt. 80 della legge n. 425 del 1958 e 12 della legge n. 42 del 1979 - che consentivano all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma senza possibilità di promozione nel caso di protrazione della situazione oltre il termine di legge - sono rimasti in vigore sino alla stipulazione del contratto collettivo del 23 giugno 1988 (che agli artt. 40 e 41 detta la nuova disciplina della materia), a ciò non ostando l'incompatibilità dell'anzidetta precedente normativa con l'art. 2103 cod. civ., per essere applicabile al rapporto di lavoro non il regime transitorio di cui all'art. 14, primo comma, della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato) ma l'art. 21, primo comma, della stessa legge, che affida all'autonomia collettiva ed individuale (con la riserva di regolamento di cui al quarto comma dell'art. 14) la disciplina del detto rapporto, ed essendo altresì irrilevante la circostanza che dell'art. 2103 cod. civ. abbia fatto applicazione il citato contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1968 num. 425 art. 80, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)