Sez. 3, Sentenza n. 10582 del 14/10/1997 Ud. (dep. 21/11/1997) Rv. 209071 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Esclusione - Possesso del nulla osta sanitario - Non sufficiente - Necessità dell'autorizzazione di competenza dell'assessorato al territorio.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini dell'esclusione del reato previsto dall'art. 27 comma 1 del d.p.r.10 settembre 1982 n.915 in materia di rifiuti - che ha conservato la natura di illecito penale anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, abrogativo del d.p.r. n.915/82, in quanto l'art.51 comma 4 della nuova normativa sanziona penalmente, più gravemente della precedente, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate dalle autorizzazioni - non è sufficiente che l'automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri sia munito del nulla osta sanitario, non avendo quest'ultimo effetti equivalenti all'autorizzazione, originaria o integrativa, di competenza dell'Assessorato al territorio ed all'ambiente.
Riferimenti normativi: Legge 10/09/1982 num. 915 art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)