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Sez. 3, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024 (Rv. 673162-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Richiesta all’assicuratore non accompagnata da documentazione clinica del danneggiato - Improponibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673162-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)