Sez. U - , Sentenza n. 15279 del 20/06/2017 (Rv. 644581 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER SCAVI - IN GENERE | Distanze - Disciplina speciale in tema di cave e torbiere - Prevalenza su quella del codice civile e del codice della strada - Fondamento - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER SCAVI - IN GENERE
La disciplina speciale in materia di cave e miniere prevista dal d.P.R. n. 128 del 1959 (nella specie, laddove prevede, all’art. 104, distanze diverse per gli scavi e specifici criteri di misurazione) prevale su quella del codice civile e del codice della strada in quanto legge speciale, dovendo ritenersi che l’interesse pubblico sotteso alla coltivazione di cave e miniere sia prevalente, salve le norme di raccordo eventualmente e specificamente adottate dalla disciplina speciale, su quella generale dettata in tema di rapporti di vicinato e su quella altrettanto generale di polizia e di sicurezza delle strade, genericamente intese quali manufatti destinati alla circolazione di pedoni e veicoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 104, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 26, Decr. Minist. Lavori pubblici 01/04/1968 num. 1404 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)