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Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013 (Rv. 627302 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Vizio, danno e nesso causale - Onere probatorio del compratore - Sussistenza - Mancanza di colpa - Onere probatorio del venditore - Consequenzialità.
Stato
decisa il 2013-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627302-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)