Sez. 1, Sentenza n. 12126 del 02/07/2004 (Rv. 574044 - 01)
BORSA - IN GENERE | Attività di gestione dei patrimoni mobiliari - Caratteristiche - Elementi del mandato e della discrezionalità - Indefettibilità - Mancanza - Ambito proprio dell'attività di promozione finanziaria - Sussistenza - Fattispecie.
BORSA - IN GENERE
Tanto ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, con cui è stata recepita la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, quanto ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si ha gestione patrimoniale ove siano presenti gli elementi del mandato e dello svolgimento su base discrezionale ed individualizzata; ove difettino tali elementi, si è al di fuori della gestione patrimoniale, rientrandosi nell'area, consentita ai promotori finanziari, della consulenza ed assistenza nelle attività decisionali del cliente (Fattispecie relativa a un elevato numero di <switch> o conversione tra comparti del medesimo fondo comune di investimento mobiliare da parte di un promotore finanziario).
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 1, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 2, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 1, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)