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Sez. 5, Sentenza n. 23464 del 12/11/2007 (Rv. 601572 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Recupero del rimborso erroneamente effettuato - Speciale disciplina ex art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposti - Richiesta di rimborso effettuata dal contribuente - Necessità - Esclusione - Pendenza di accertamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601572-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

La procedura per il recupero di rimborsi erroneamente effettuati dall'erario in favore del contribuente, prevista dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, trova applicazione non solo quando il rimborso erroneo sia stato richiesto dal contribuente, ma anche quando sia stato disposto d'ufficio, ed in questo caso a nulla rileva che il rimborso sia stato effettuato in pendenza di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)