Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 25/10/1974 (Rv. 371605 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - DECISIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - INIMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - RIESAME IN SEDE DI DECISIONE - POSSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO PRESIDENTE - DECISIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - INIMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - RIESAME IN SEDE DI DECISIONE - POSSIBILITA.*
Per il disposto del quarto comma, prima parte, dell'art 279 cod proc civ, allorche il collegio, senza definire il giudizio, con ordinanza sottoscritta dal solo Presidente, decida una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, tale provvedimento, avente contenuto intrinseco di sentenza e come tale giuridicamente inesistente, non e impugnabile con appello o con ricorso per Cassazione, e la questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito puo e deve essere riesaminata dal collegio in Sede di decisione della causa. (V 3493'73, mass n 367450; 3342'72, mass n 361168).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)