Sez. 2, Sentenza n. 22422 del 03/11/2010 (Rv. 615103 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale - Art. 9 della legge n. 729 del 1961 - Vincolo assoluto di inedificabilità - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di condono ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 tramite silenzio-assenso - Ammissibilità - Esclusione - Interesse ad agire del concessionario - Permanenza - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di distacchi delle costruzioni dalle sedi autostradali, il vincolo di inedificabilità a distanza inferiore a 25 metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, imposto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione. In tale ipotesi, quindi, non è applicabile la previsione di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - in base al quale è ammissibile la sanatoria, anche tramite silenzio-assenso, per le opere insistenti su aree vincolate dopo l'esecuzione - bensì quella del successivo art. 33, che non prevede la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore all'esecuzione; ne consegue che la società concessionaria per la costruzione di un'autostrada non perde l'interesse ad agire per il rispetto della suddetta distanza anche in caso di presentazione, da parte del privato, della domanda di condono.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 753 art. 49 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)