Sez. 3, Sentenza n. 1236 del 22/04/1968 (Rv. 332742 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI -INTERESSI EXTRALEGALI- PREVIA PATTUIZIONE DI QUESTI ULTIMI - NECESSITA - PAGAMENTO SPONTANEO - IRRIPETIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI -INTERESSI EXTRALEGALI- PREVIA PATTUIZIONE DI QUESTI ULTIMI - NECESSITA - PAGAMENTO SPONTANEO - IRRIPETIBILITA.*
La facolta di imputare i pagamenti ricevuti ad Estinzione del debito, per interessi extralegali, non puo essere riconosciuta al creditore, in Mancanza di una valida pattuizione degli interessi stessi. Mancando una tale pattuizione, il debitore puo bensi pagare, per sua Determinazione, gli interessi in misura superiore a quella legale - assolvendo in tal modo una obbligazione naturale con conseguente irripetibilita di quanto pagato - ma se egli non manifesta tale volonta, il creditore non puo destinare le somme ricevute al soddisfacimento di un'obbligazione meramente naturale del solvens, invece che all'Estinzione di altra obbligazione che, validamente sorta, consente l'Esercizio di azioni giudiziarie nei confronti del debitore. (V. 2255-66, massima n. 324400 354-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)