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Sez. L, Sentenza n. 2495 del 16/04/1980 (Rv. 406234 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406234-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere del giudice del lavoro di ammettere d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti idonei costituisce una facolta discrezionale, non completamente sostitutiva dell'Onere probatorio delle parti, il cui mancato Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, perche implica, ai fini del giudizio circa la possibilita di raggiungere la prova, la valutazione di merito sulla specificita delle allegazioni delle parti. (Conf 1138/74, mass n 369133; (Conf 386/74, mass n 368068).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)