Sez. 4, Sentenza n. 900 del 19/11/1971 Ud. (dep. 12/02/1972) Rv. 120128 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VENDITA DI MACCHINARI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE - MESSA IN FUNZIONE DELLE MACCHINE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VENDITA DI MACCHINARI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE - MESSA IN FUNZIONE DELLE MACCHINE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Il divieto di cui all'art 7 DPR 27 aprile 1955, n 547 di costruire e vendere macchinari non conformi alle prescrizioni dettate per la sicurezza del lavoro e gli inesatti affidamenti in ordine a cio forniti all'acquirente del macchinario dal costruttore o dal venditore o da chiunque altro non escludono la responsabilita del datore di lavoro per l' impiego di macchinari non aventi i requisiti di sicurezza, essendo normale Obbligo dei datori di lavoro di verificare in ogni caso la corrispondenza dei macchinari impiegati alle norme dettate per la prevenzione degli infortuni.*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)