Sez. 1 - , Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Fondi edificabili
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
inclusi in piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Previsione, nel piano regolatore generale, di destinazione agricola per il medesimo fondo - Rilevanza - Esclusione.
L'indennità di espropriazione dovuta al proprietario di un fondo, incluso in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare come area edificabile, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 1, della l. n. 359 del 1992, a nulla rilevando che al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio il fondo stesso avesse, secondo le originarie previsioni del piano regolatore generale, destinazione agricola.
Decreto Legge 11/07/1993 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)