Sez. 4, Sentenza n. 10485 del 14/01/2008 Cc. (dep. 07/03/2008) Rv. 238964 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - PROCURA SPECIALE | Procura rilasciata all'estero da cittadino straniero - Validità - Condizioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - PROCURA SPECIALE
La procura speciale rilasciata all'estero da cittadino straniero per risultare valida deve essere necessariamente legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a meno che colui che l'ha rilasciata non sia cittadino di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la cui adesione sia stata accettata dallo Stato italiano, nel qual caso viene meno l'obbligo di legalizzazione, risultando sufficiente la mera formalità della "apostille". (Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta a mezzo di procuratore speciale, la cui nomina non era stata legalizzata ed era effettuata in un Paese straniero aderente alla menzionata Convenzione, ma la cui adesione non era all'epoca ancora stata accettata dallo Stato italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 20/12/1966 num. 1253, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)