Sez. 6, Sentenza n. 6389 del 21/12/1987 Ud. (dep. 27/05/1988) Rv. 178473 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO LA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONCRETO OSTACOLO ALLE INDAGINI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO LA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONCRETO OSTACOLO ALLE INDAGINI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
Il delitto di favoreggiamento personale integra un reato di pericolo ed, almeno nella normalità dei casi, istantaneo, il quale si consuma nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice, purché quest'ultima sia idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini o le ricerche dell'autorità, così da richiedere da parte di quest'ultima un maggior impegno investigativo. Siffatta idoneità, inoltre, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, valutando la condotta in se considerata, con riferimento, cioè, alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti; per cui il reato si consuma quando anche per l'abilità di questi ultimi, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata. (Conf mass n 145582; (Conf mass n 168029).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)