Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 19/12/1973 Ud. (dep. 20/04/1974) Rv. 126768 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FURTO IN UN APPARTAMENTO - CUSTODIA DEL PORTIERE DELLO STABILE - NON ESCLUDE LA CONSUMAZIONE DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FURTO IN UN APPARTAMENTO - CUSTODIA DEL PORTIERE DELLO STABILE - NON ESCLUDE LA CONSUMAZIONE DEL REATO.*
Nel caso di furto commesso nell'appartamento di un edificio, il delitto e gia consumato quando il ladro sia uscito dall'appartamento avendo indosso le cose trafugate, ancorche non sia ancora uscito dal complesso dell'edificio; ne la presenza del portiere nello stabile puo ritenersi circostanza che escluda l'avvenuto impossessamento della cosa da parte del ladro e quindi la consumazione del reato, giacche l'attivita di custodia e di vigilanza che il portiere svolge non puo, rispetto alle cose contenute nei singoli appartamenti, mai considerarsi tale (per Mancanza sia della continuita sia della immediatezza dell'Esercizio del controllo e della vigilanza in relazione alle cose suddette), da sostituirsi alla signoria di fatto che esercita il possessore della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)