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Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Testo in vigore al

Capo II. Assistenza e beneficenza pubblica

Art. 15

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

2. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attivita' relative:

  1. a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

  2. b) all'assistenza post-penitenziaria;

  3. c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

  4. d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 16

1. Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna.

2. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonche' i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

3. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 17

1. Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B.

3. comprese in una delle seguenti categorie:

  1. 1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorche' ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

    2. b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante;

    3. c) che l'attivita' dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalita' o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

    4. d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalita' o da apporti dei soci;

  2. 2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorche' concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

    1. a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

    2. b) che almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

    3. c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque la istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, ne' abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla meta' delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

  3. 3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

    1. a) che l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalita' religiosi;

    2. b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorita' religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

4. Sono in ogni caso soppresse:

  1. a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorita' religiosa o un suo rappresentante. Sono altresi' esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

  2. b) le I.P.A.B. gia' concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

  3. c) le I.P.A.B. che non esercitano le attivita' previste dallo statuto o altre attivita' assistenziali.

5. Sono altresi' escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attivita' di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

6. Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attivita' delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attivita' scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attivita' di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

7. La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprieta' o in uso ai comuni singoli o associati e a comunita' montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonche' il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresi', l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

9. Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

10. Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

11. Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.

12. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformita' del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

13. Le I.P.A.B., cosi' escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

14. Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

15. Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

Art. 18

1. La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'"assistenza e beneficenza pubblica" nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. In particolare la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

3. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

4. Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunita' montane le funzioni di cui al primo comma del precedente art. 16 sono assunte dalle comunita' montane stesse.

Art. 19

1. La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

Art. 20

1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;

  2. 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

  3. 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

  4. 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;

  5. 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

  6. 6) l'attivita' dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

Capo III. Igiene e sanita' pubblica

Art. 21

1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

2. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

  1. a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

  2. b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

  3. c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

  4. d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alla regione;

  5. e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

3. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico che potra' essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonche' alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

Art. 22

1. Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

  2. 2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;

  3. 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

  4. 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;

  5. 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;

  6. 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica;

  7. 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma;

  8. 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali;

  9. 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

  10. 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

Art. 23

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;

3. la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

4. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980.

5. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

Art. 24

1. Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle province ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanita' pubblica.

2. I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV. Istruzione artigiana e professionale

Art. 25

1. Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia "istruzione artigiana e professionale" concerne i servizi e le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita', compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attivita' produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attivita' privata di istruzione artigiana e professionale.

Art. 26

1. Oltre alle funzioni amministrative gia' delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti le attivita' relative:

  1. a) all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;

  2. b) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

  3. c) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attivita' di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

  4. d) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

  5. e) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

  6. f) all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni.

Art. 27

1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

3. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 28

1. I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi.

2. Sono delegate alla regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla regione.

Art. 29

1. Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

  1. 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;

  2. 2) l'attivita' di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 30

1. Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.

2. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.

Capo V. Assistenza scolastica

Art. 31

1. Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relativa alla materia "assistenza scolastica" concernenti tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 32

1. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 33

1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione.

3. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.

Art. 34

1. Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

2. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

3. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

4. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

5. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

6. Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali.

7. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite.

8. In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la regione sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.