Sez. T, Ordinanza n. 20041 del 15/06/2026 (Rv. 679181-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Interesse a impugnare l’estratto di ruolo - Desumibilità dagli atti - Necessità di specifica deduzione della parte - Necessità - Esclusione - In ipotesi di fallimento e altre procedure concorsuali - Sussistenza in re ipsa.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Il pregiudizio alla base dell'interesse a impugnare l'estratto di ruolo, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere desunto anche dagli atti, indipendentemente da una specifica deduzione della parte, tutte le volte in cui l'interesse ad agire emerga in modo evidente nell'ambito di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore e, in relazione al fallimento e alle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, sussiste in re ipsa, stante l'interesse della procedura concorsuale ad attivarsi, innanzi al giudice competente, per far valere l'inesistenza dei carichi tributari a tutela della procedura e della par condicio creditorum.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)