Sez. 1, Sentenza n. 51694 del 30/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018) Rv. 274529 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. – Conseguenze – Revoca dell’indulto concesso sulla pena corrispondente – Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'estinzione del reato e degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non implica che debba revocarsi l'indulto concesso sulla pena corrispondente, non sussistendo incompatibilità tra i due istituti in ragione dei loro diversi ambiti di operatività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 136, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)