Sez. U - , Ordinanza n. 31757 del 05/12/2019 (Rv. 656081 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comando di dipendente pubblico – Domanda di rimborso degli emolumenti corrisposti al dipendente proposta dall’ente di appartenenza nei confronti dell’ente distaccatario – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Contestazione della legittimità del riconoscimento di qualifica superiore – Irrilevanza – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia instaurata da un ente pubblico per ottenere la condanna di altro ente pubblico al rimborso degli emolumenti corrisposti ad un dipendente dell'attore, comandato di servizio presso il convenuto, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto intercorrente tra l'ente di appartenenza e l'ente di destinazione è un rapporto di debito-credito, a nulla rilevando la contestazione sollevata dal convenuto sulla legittimità del provvedimento, emesso dall'ente di appartenenza, di riconoscimento di una qualifica superiore al dipendente comandato (a fronte del quale l'ente distaccatario, in quanto terzo rispetto al rapporto organico che lega il lavoratore all'ente di provenienza, non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva), dovendo il giudice, al fine di stabilire il "quantum" del credito, verificare l'ambito degli accordi posti a base del provvedimento di comando, il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa e, in particolare, l'effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento o per le quali era stato disposto il comando.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)