Sez. 4, Sentenza n. 1738 del 12/10/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 167996 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - CONDIZIONI SOGGETTIVE, PER LA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA, DI CUI ALL'ART. 59 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - PRECEDENTI CONDANNE PER REATI DELLA STESSA INDOLE - IRREVOCABILITÀ DELLE DECISIONI - NECESSITÀ - CONDANNA PER LA QUALE IL BENEFICIO È RICHIESTO - COMPUTO TRA LE CONDANNE OSTATIVE - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - CONDIZIONI SOGGETTIVE, PER LA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA, DI CUI ALL'ART. 59 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - PRECEDENTI CONDANNE PER REATI DELLA STESSA INDOLE - IRREVOCABILITÀ DELLE DECISIONI - NECESSITÀ - CONDANNA PER LA QUALE IL BENEFICIO È RICHIESTO - COMPUTO TRA LE CONDANNE OSTATIVE - ESCLUSIONE.*
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi l'art. 59, secondo comma lett. A) legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale, va interpretato nel senso che la esclusione del beneficio della sostituzione della pena detentiva opera nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole con sentenze divenute irrevocabili, sicché nel computo delle condanne riportate non può essere inclusa quella in relazione alla quale il beneficio viene richiesto.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)