Sez. 2, Sentenza n. 13495 del 23/06/2005 (Rv. 581485 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Divieto per il convenuto in possessorio di proporre il giudizio petitorio - Presupposti - Portata - Azione petitoria esperita dall'attore in possessorio - Applicabilità del divieto - Esclusione - Apprezzamento come rinuncia alla tutela possessoria - Esclusione - Fondamento - Pendenza di azione possessoria e petitoria - Litispendenza - Insussistenza.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE
Il divieto sancito dall'art. 705 cod. proc. civ., secondo cui il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre l'azione petitoria finchè il primo giudizio non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita, non è ostativo alla proposizione da parte dell'attore in possessorio della separata azione petitoria, né tale proposizione può interpretarsi come fatto incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio possessorio onde ottenere la più rapida tutela ad esso riconducibile; infatti, il divieto di cumulo delle due azioni è normativamente sancito per il solo convenuto in possessorio, sicchè l'inizio del giudizio petitorio da parte dell'attore in pendenza di quello possessorio non è che indice della volontà di quest'ultimo di rafforzare, e non già di limitare, la difesa del diritto che si assume violato; d'altra parte, attesa la assoluta diversità degli elementi costitutivi ("causa petendi" e "petitum") delle due azioni, dalla contemporanea pendenza delle relative controversie non può profilarsi una questione di litispendenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)