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Sez. 1, Ordinanza n. 448 del 28/03/1972 Cc. (dep. 29/05/1972) Rv. 121167 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO - EMISSIONE DI ALTRO IN PENDENZA DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121167-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO - EMISSIONE DI ALTRO IN PENDENZA DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA.*

I provvedimenti cautelari con i quali si dispone la cattura non possono mai determinare situazioni intangibili. Pertanto, il magistrato procedente, in caso di nullita del primo provvedimento, puo emetterne un altro, pur se pende impugnazione contro il precedente, posto che il processo non e sottratto alla Competenza di quel magistrato. L'emanazione del nuovo ordine o mandato di cattura non tocca la diversa questione relativa al computo del termine massimo di custodia preventiva, questione da dedursi, ove del caso, secondo le modalita poste dall'art 272 bis cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)