Sez. 1, Sentenza n. 6648 del 15/03/2013 (Rv. 625993 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Requisito dimensionale - Accertamento - Dipendenti che lavorano in aziende cedute in affitto a terzi - Computabilità - Esclusione - Esistenza di ragioni di credito pregresse - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale dell'impresa in stato di insolvenza, di cui all'art. 2, lett. a), del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, non possono computarsi, tra i dipendenti occupati nell'ultimo anno, quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi, restando irrilevante che essi conservino ragioni di credito nei confronti dell'impresa di provenienza per il lavoro prestato in precedenza, che influiscono ai fini della formazione dello stato passivo e non dell'organizzazione e dimensione dell'impresa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)