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Sez. U, Sentenza n. 5811 del 23/11/1985 (Rv. 442998 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IN GENERE - INGIUNZIONE FISCALE EMESSA DAL COMUNE - OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO O DELLA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEL DEBITO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442998-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IN GENERE - INGIUNZIONE FISCALE EMESSA DAL COMUNE - OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO O DELLA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEL DEBITO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo ad ingiunzione fiscale emessa dal comune per il pagamento d'imposta sulle pubblicità, l'opposizione del contribuente, diretta a contestare il potere impositivo, ovvero la concreta sussistenza del debito tributario, investe posizioni di diritto soggettivo, fissate dalla legge con norme di relazione, e, pertanto, non ricorrendo ipotesi di giurisdizione delle commissioni tributarie (art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra, quale mezzo al fine della tutela dei diritti del contribuente stesso, l'eventuale disapplicazione degli Atti amministrativi posti a base della pretesa del comune.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)