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Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 10/12/1985 Ud. (dep. 09/05/1986) Rv. 172623 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - APPREZZAMENTO DI FATTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172623-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - APPREZZAMENTO DI FATTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

La valutazione volta a stabilire se un determinato quantitativo di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce o meno "modiche quantità" ai sensi della legge n. 685 del 1979, comporta un apprezzamento di fatto, come tale sottratto alla rivalutazione del giudice di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Conf mass n 156485).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)