Sez. 2, Sentenza n. 3182 del 24/11/1973 (Rv. 366999 - 01)
STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - COMUNE - APERTURA DI VEDUTE DA PARTE DEL FRONTISTA - USO ECCEZIONALE - ESCLUSIONE - TUTELABILITA CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE - INAMMISSIBILITA.*
STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - COMUNE - APERTURA DI VEDUTE DA PARTE DEL FRONTISTA - USO ECCEZIONALE - ESCLUSIONE - TUTELABILITA CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Le facolta spettanti al frontista nella pubblica strada (come ad esempio quella di aprirvi vedute) rientrano nel normale uso della cosa (e non gia nell'uso eccezionale) ne possono formare oggetto, appunto perche spettanti di per se ad ogni frontista, di concessione amministrativa e, quindi, della tutela possessoria prevista dall'ultima parte dell'art 1145 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)