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Sez. 1, Sentenza n. 10714 del 21/06/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156087 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONI DI AVVISI AL DIFENSORE - RELAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL CONSEGNATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156087-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONI DI AVVISI AL DIFENSORE - RELAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE NOMINATIVA DEL CONSEGNATARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Contrariamente a quanto è prescritto per le notificazioni allo imputato in ordine al luogo e alle modalità di esecuzione della notificazione, per le notificazioni degli avvisi al difensore l'attestazione circa le modalità di esecuzione va desunta implicitamente dalla relazione di notifica integrata dall'intero contesto del documento in quanto, al di fuori delle ipotesi di falsità contro le quali il rimedio unico consentito è la querela di falso, il luogo di notificazione non può che identificarsi nella Sede dello studio professionale o nella casa di abitazione del professionista ed il consegnatario in una persona addetta allo studio o alla casa, senza che sia indispensabile la indicazione nominativa di tale persona e pertanto la sua omissione non determina incertezza assoluta sul destinatario della notificazione prevista come causa di nullità dell'art. 179 cod. proc. pen.. (Conf mass n 100323; (V mass n 106850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)