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Sez. L, Sentenza n. 1890 del 21/02/1987 (Rv. 451209 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONDIZIONE REDDITUALE OSTATIVA - INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - RIDUZIONE SUCCESSIVA DEL REDDITO ENTRO IL LIMITE MASSIMO - EFFETTI - INNOVAZIONE RESTRITTIVA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - APPLICABILITÀ A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 1983 - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451209-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONDIZIONE REDDITUALE OSTATIVA - INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - RIDUZIONE SUCCESSIVA DEL REDDITO ENTRO IL LIMITE MASSIMO - EFFETTI - INNOVAZIONE RESTRITTIVA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - APPLICABILITÀ A PARTIRE DAL 26 NOVEMBRE 1983 - NECESSITÀ.*

In tema di pensione d'Invalidità, il disposto dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dall'art. unico della legge 11 novembre 1983 n. 638 di conversione, deve essere interpretato nel senso che, verificandosi la condizione reddituale ostativa (rappresentata dalla titolarità, per l'assicurato od il pensionato, di un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti), la prestazione pensionistica diventi temporaneamente inesigibile, senza incidenza alcuna sull'accertata sussistenza del diritto, e tale inesigibilità è destinata a cessare quando il reddito dell'assicurato o del pensionato si riduce in misura da non superare il suddetto limite massimo; tale innovazione restrittiva è divenuta applicabile a partire dal 26 novembre 1983, atteso che, avendo la legge di conversione modificato la corrispondente norma del decreto legge, la disposizione citata è entrata in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge di conversione. (V 4241/85, mass n 441735).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)