Sez. 1, Sentenza n. 293 del 23/01/1978 (Rv. 389582 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE - RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - OBBLIGATORIETA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE - RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - OBBLIGATORIETA.*
Poiche la Cassazione di una sentenza travolge la pronuncia sulle spese relative ai precedenti gradi, il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali. (V 3381/73, mass n 367319; (V 1292/72, mass n 357816).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)