Sez. 1, Ordinanza n. 1600 del 14/05/1971 Cc. (dep. 03/09/1971) Rv. 119045 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RIFERIMENTO ALLA 'DIMORĂ€ DEL PREVENUTO - NOZIONI ED ELEMENTI DI PROVA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RIFERIMENTO ALLA 'DIMORĂ€ DEL PREVENUTO - NOZIONI ED ELEMENTI DI PROVA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per territorio in materia di misure di prevenzione, l'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, fa riferimento esclusivamente alla dimora del soggetto, cioe alla localita in cui lo stesso soggiorna non in modo occasionale o saltuario e che puo non coincidere con la residenza anagrafica. La prova della dimora, trattandosi di una relazione di fatto tra un luogo e una persona, puo legittimamente essere desunta dal giudice da qualsiasi circostanza concreta atta a farla ritenere.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)