Sez. 2, Sentenza n. 5212 del 26/08/1986 (Rv. 447813 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA - CONSEGNA FUORI DELLA CASA DI ABITAZIONE O DEL DOMICILIO DEL DESTINATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA O ADDETTA ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA - CONSEGNA FUORI DELLA CASA DI ABITAZIONE O DEL DOMICILIO DEL DESTINATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*
A norma dei primi due commi dell'art. 139 cod. proc. civ., se la notificazione non avviene in mani proprie del destinatario, questi va ricercato nel comune di residenza, e precisamente nella casa di abitazione o nel domicilio ed ove non venga trovato in tali luoghi, l'atto va consegnato a persona di famiglia, o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne deriva che presupposto per la esecuzione della notifica con le modalità suddette è che la consegna dell'atto avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del destinatario. Con la conseguenza che, ove la consegna non avvenga in uno di tali luoghi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario dell'atto e il destinatario della notifica, essendo questa comunque nulla.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)