diritto.io

Provvedimenti per la garanzia del salario

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 12 Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

1. La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:

  1. 1) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185;

  2. 2) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185;

  3. 3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.3