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Sez. 3, Sentenza n. 2825 del 06/08/1968 (Rv. 335489 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335489-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza d'ufficio, a norma dell'art. 45 cod.proc.civ., nel caso in cui il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per ragione di valore e quello della riassunzione e il giudice ad quem ritenga di essere incompetente per ragione di materia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)