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Sez. L, Sentenza n. 1909 del 27/03/1982 (Rv. 419751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO A CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO A CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

I contratti collettivi post-corporativi possono avere indiretta applicazione come "parametri", ai fini dell'adeguamento della retribuzione al precetto di cui all'art. 36 della Costituzione, solo quando si accerti, in relazione all'opera effettivamente prestata nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e con riguardo ai bisogni propri del lavoratore e della sua famiglia, la insufficienza della retribuzione effettivamente percepita. Tale indagine comporta l'accertamento sia delle mansioni espletate, sia delle esigenze familiari e personali del lavoratore, sia infine del corrispettivo globale avente carattere retributivo percepito di fatto dal lavoratore. Il trattamento economico previsto per il lavoratore subordinato dalla contrattazione collettiva deve presumersi, con presunzione di mero fatto, corrispondente ai criteri di sufficienza e di adeguatezza di cui all'art. 36 della Costituzione. (Conf 1986/78, mass nn 391349 e 391350).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)