Sez. 2, Sentenza n. 18104 del 10/01/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224397 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Poteri di cognizione - Qualificazione giuridica del fatto - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Anche in materia "de libertate" vige il principio di immutabilità del fatto ma non della qualificazione giuridica data dal pubblico ministero, sicché il giudice dell'applicazione della misura, quello del riesame o d'appello può sempre discostarsene ed attribuire al fatto la corretta qualificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)