Sez. 6, Sentenza n. 13545 del 05/04/2012 Cc. (dep. 11/04/2012) Rv. 252573 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Reati previsti dall'art. 8 legge n. 69 del 2005 - Esclusione dal controllo della doppia incriminazione - Ambito di applicabilità - Reati commessi dopo l'entrata in vigore legge n. 69 del 2005 - Conseguenze - Reati commessi in precedenza - Controllo della previsione bilaterale - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, in base alla disciplina transitoria delineata dall'art. 40, comma terzo, legge n. 69 del 2005, le disposizioni di cui all'art. 8 della medesima legge, che escludono il controllo della doppia incriminazione relativamente ad un ampio catalogo di reati soggetti alla consegna obbligatoria, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge, con la conseguenza che per i fatti commessi anteriormente l'autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della sussistenza del requisito della previsione bilaterale degli stessi.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)