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Sez. U, Ordinanza n. 5303 del 28/02/2024 (Rv. 670390-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omessa indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte - Nullità della procura o del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione o nella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA del ricorrente non ne determina la nullità, non essendo essa prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. e potendosi, in ogni caso, risalire all'identità della parte attraverso la menzione dei dati anagrafici (o della sede, se si tratti di società).

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)