Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 1 luglio 1986, causa 185/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
1o luglio 1986
Nella causa 185/85,
Union sidérurgique du Nord e de l'Est de la France (Usinor) SA, con sede sociale in Puteaux, la Défense 9 — 4, place de la Pyramide, con l'avv. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marlyse Neuen-Kauffmann, 21, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Rolf Wägenbaur e dal sig. Maurice Guerrin, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione individuale della Commissione 2 maggio 1985, n. 5462, con cui viene bloccata provvisoriamente ai sensi dell'art. 2, n. 7, della decisione n. 3716/83/CECA, la restituzione di una parte della cauzione prestata nel secondo trimestre 1985 dall'impresa Usinor, nonché l'annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione della Commissione 2 maggio 1953, n. 30/53, modificata da ultimo dalla decisione 3 luglio 1981, n. 1834/81 /CECA (GU L 184, pag. 7),
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai sigg. U. Everling, presidente di sezione, R. Joliet, Y. Galmot, F. Schockweiler e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 7 maggio 1986, ha pronunziato la seguente sentenza.
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 14 giugno 1985, la società Union sidérurgique du Nord e de l'Est de la France SA (in prosieguo: « Usinor» ), con sede in Puteaux (Francia), ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 33 del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 2 maggio 1985 n. 5462, con cui veniva bloccata provvisoriamente ai sensi dell'art. 2, n. 7, della decisione n. 3716/83/CECA, la restituzione di una parte della cauzione prestata nel secondo trimestre 1985 dalla ditta Usinor, nonché all'annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione della Commissione 2 maggio 1953, n. 30/53, relativa alle pratiche vietate dall'art. 60, n. 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio, così come modificata dalla decisione della Commissione 3 luglio 1981 n. 1834/81 (GU L 184, pag. 7).
SENTENZA › Sulla normativa impugnata
punto 2
Va ricordato che con decisione 23 dicembre 1983, n. 3716/83, « che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici e un sistema di verifica dei prezzi minimi » (GU L 373, pag. 5), la Commissione ha istituito, per alcuni prodotti soggetti alla disciplina delle quote di produzione, un sistema di cauzione destinato a garantire l'osservanza degli obblighi delle imprese derivanti, tra l'altro, dal regime dei prezzi minimi. L'art. 2, n. 7, di tale decisione dispone che « qualora abbia una prova indiziaria che per i prodotti di cui all'art. 1 le regole (...) sui prezzi del trattato CECA siano state infrante e fatta salva la procedura prevista all'art. 36 di detto trattato, la Commissione trasmette all'impresa una decisione motivata che blocca provvisoriamente la restituzione di un importo adeguato e ne informa lo Stato membro interessato ».
punto 3
In applicazione della precitata disposizione, la Commissione emanava nei confronti della Usinor, in data 2 maggio 1985, la decisione individuale n. 5462 con cui essa bloccava provvisoriamente, fino ad un importo di 2745641 FF, la cauzione prestata da detta impresa per il secondo trimestre 1985. Risulta dagli atti che all'origine di tale decisione di blocco si trovavano alcuni prezzi praticati nel primo trimestre 1984 dalla società Strassburger Stahlkontor GmbH (in prosieguo: « SSK »). Quest'ultima è incaricata, a norma di un contratto concluso nel 1969, della distribuzione esclusiva, sul territorio della Repubblica federale di Germania, Berlino Ovest inclusa, dei prodotti di una società del gruppo Usinor, la Laminoirs de Strasbourg SA (in prosieguo: « Laminoirs »).
punto 4
La Commissione ha ritenuto di disporre di una prova indiziaria, ai sensi della decisione n. 3716/83, del fatto che i prezzi di cui trattasi, praticati dalla SSK, erano in contrasto con le norme sui prezzi del trattato CECA. Considerando, in primo luogo, che la SSK è l'« organizzazione di vendita della Laminoirs de Strasbourg ai sensi dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione n. 30/53/CECA modificata da ultimo dalla decisione 3 luglio 1981 n. 1834/81/CECA » e, in secondo luogo, che la «Usinor detiene il 100% del capitale della Laminoirs de Strasbourg che è così controllata dalla Usinor », essa ha ritenuto che la cauzione costituita dalla Usinor dovesse essere bloccata dopo aver fissato l'importo della cauzione da bloccare nei limiti dell'ammontare delle sottoquotazioni rilevate, maggiorato della metà.
punto 5
La decisione generale 2 maggio 1953 n. 30/53, a cui rinviano i considerandi della decisione n. 5462, definisce le pratiche vietate dall'art. 60, n. 1, del trattato CECA. Nella versione modificata dalla decisione n. 1834/81, essa stabilisce, all'art. 1, n. 2, che « qualora le imprese della Comunità smercino » alcuni prodotti considerati dal trattato CECA « all'interno del mercato comune tramite organizzazioni di vendita, gli obblighi posti a carico delle imprese dalla presente decisione si estendono alle transazioni effettuate da dette organizzazioni di vendita ». La nozione di organizzazione di vendita è definita, nella stessa disposizione, nel senso che comprende, tra l'altro (terzo trattino)
« le imprese di distribuzione che, ai sensi della decisione n. 24/54, siano direttamente o indirettamente controllate da un'impresa di produzione, nei casi in cui effettuino ” vendite dirette ” di prodotti fabbricati dall'impresa di produzione in questione. Si ha ” vendita diretta ” quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente dei prodotti dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione o secondo le istruzioni del cliente. »
punto 6
Va rilevato che la decisione generale 6 maggio 1954 n. 24/54 (GU 1954, pag. 345), presa come riferimento nella precitata disposizione, mira ad applicare l'art. 66, n. 1, del trattato CECA definendo gli elementi che costituiscono controllo d'impresa ai sensi di tale disposizione del trattato. Sotto questo profilo essa determina, all'art. 1, i diritti o contratti che costituiscono un controllo del genere, fra i quali figurano (punto 5) i
« contratti relativi alla totalità o a una parte importante degli approvvigionamenti o dello smercio di un'impresa, quando tali contratti sorpassino per quantità o durata la portata usuale dei contratti commerciali in materia »,
nei limiti in cui tali contratti « conferiscono la possibilità, sia da soli che congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, di determinare l'azione dell'impresa in ordine alla produzione, ai prezzi, agli investimenti, agli approvvigionamenti, alle vendite o alla destinazione degli utili ».
punto 7
Il presente ricorso è fondato sui mezzi di sviamento di potere e di insufficienza di motivazione, in quanto diretto all'annullamento della decisione individuale n. 5462, e sul mezzo di sviamento di potere, in quanto diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione generale n. 30/53, così come modificata. Poiché la Commissione ha contestato la ricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro la decisione n. 30/53, va innanzitutto esaminato il problema della ricevibilità di tale capo della domanda.
SENTENZA › Sulla ricevibilità della domanda di annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione n. 30/53
punto 8
La Commissione fa valere il carattere tardivo della domanda di annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione n. 30/53, quale modificata dalla decisione n. 1834/81, in quanto il ricorso non sarebbe stato proposto nel termine di un mese a far data dalla pubblicazione della decisione n. 1834/81 prescritto dall'art. 33, 3o comma, del trattato CECA.
punto 9
La ricorrente non contesta il fatto che il ricorso sia stato presentato dopo la scadenza di tale termine ma sostiene che esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale n. 5462 e la decisione generale n. 30/53, che ne costituirebbe il fondamento. Tale nesso consentirebbe di eccepire l'illegittimità di quest'ultima decisione al di là dei termini.
punto 10
A tale proposito, basta constatare che la decisione modificativa n. 1834/81, che ha inserito la disposizione impugnata nella decisione base n. 30/53, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 4 luglio 1981, mentre il presente ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte solo il 14 giugno 1985. Il ricorso è quindi manifestamente tardivo, in forza dell'art. 33, 3o comma, del trattato CECA, in quanto è diretto contro la disposizione litigiosa della decisione n. 30/53, così come modificata.
punto 11
Di conseguenza, tali conclusioni debbono essere respinte in quanto irricevibili, ferma restando però la facoltà della Corte di prendere in considerazione i mezzi e argomenti addotti a loro sostegno, come eccezione di illegittimità nell'ambito della domanda diretta all'annullamento della decisione individuale n. 5462, oggetto della trattazione seguente.
SENTENZA › Sulla domanda di annullamento della decisione n. 5462
punto 12
Al riguardo, la ricorrente deduce tre mezzi, di cui il primo è stato inizialmente proposto a sostegno del precedente capo della domanda.
punto 13
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione individuale n. 5462 è viziata da illegittimità in quanto il suo fondamento giuridico, nel caso di specie l'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione generale n. 30/53, nella versione modificata dalla decisione n. 1834/81, sarebbe illegittimo. Infatti, tale disposizione rinvierebbe, per la definizione dell'organizzazione di vendita, alla nozione di controllo di cui alla decisione n. 24/54, che definirebbe gli elementi costitutivi del controllo d'impresa unicamente nei confronti delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA e non potrebbe quindi fungere da riferimento nell'ambito di una normativa adottata per l'applicazione dell'art. 60 del trattato relativo alle pratiche vietate in materia di prezzi. Di conseguenza la ricorrente ritiene che la decisione n. 1834/81 avrebbe dovuto essere adottata secondo la procedura dell'art. 95 di detto trattato.
punto 14
In secondo luogo la ricorrente contesta che la decisione n. 5462 abbia applicato correttamente la normativa generale summenzionata qualificando la SSK come organizzazione di vendita della Laminoirs ai sensi della stessa normativa. A tale proposito, essa precisa che i due elementi costitutivi di un'« organizzazione di vendita », ossia l'esistenza di vendite dirette e l'effettivo controllo dell'impresa di produzione su quella di distribuzione, mancano nel caso di specie. L'assenza di vendite dirette risulterebbe in particolare dal fatto che gli ordinativi relativi ai prodotti della Laminoirs sono effettuati tramite la SSK che emetterebbe essa stessa le fatture destinate ai clienti finali. Tanto meno la Laminoirs eserciterebbe un controllo sulla SSK, ai sensi della decisione n. 24/54, dato che il contratto di distribuzione esclusiva stipulato tra la Laminoirs e la SSK non supererebbe, né in quantità né in durata, la portata usuale dei contratti commerciali in materia e che, per giunta, esso non attribuirebbe alla Laminoirs la possibilità di determinare l'azione della SSK, in assenza di qualsiasi partecipazione dell'una al capitale dell'altra.
punto 15
Infine la ricorrente adduce un'insufficienza di motivazione della decisione n. 5462. Quest'ultima non preciserebbe i criteri secondo cui è stato calcolato l'importo della cauzione bloccata e, più in particolare, non spiegherebbe perché l'ammontare delle sottoquotazioni rilevate è stato maggiorato del 50%.
punto 16
La Commissione ribatte, per quanto riguarda la decisione generale n. 30/53, che né le distinte finalità perseguite dagli am. 60 e 66 del trattato né il fatto che garanzie giurisdizionali diverse si colleghino a tali due norme ostano a che una normativa di applicazione dell'art. 66, nella fattispecie la decisione n. 24/54, possa servire da riferimento per la definizione dell'organizzazione di vendita ai fini dell'applicazione dell'art. 60. Al contrario, una definizione uniforme sarebbe necessaria sia sotto il profilo della certezza del diritto sia per evitare contraddizioni nell'applicazione del diritto comunitario. Di conseguenza la decisione n. 30/53, così come modificata, troverebbe un fondamento giuridico sufficiente nel combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 63, n. 2, del trattato in applicazione dei quali essa è stata emanata.
punto 17
Per quanto riguarda l'applicazione della normativa generale di cui è causa al caso di specie, la Commissione espone i diversi elementi che, a suo parere, portano a concludere che la SSK è effettivamente l'organizzazione di vendita della Laminoirs. Relativamente alla questione delle vendite dirette, essa mette in rilievo che la SSK non ha alcun deposito di prodotti e che, di conseguenza, i prodotti della Laminoirs sono spediti direttamente dal produttore ai clienti finali. L'effettivo controllo esercitato dalla Laminoirs sulla SSK risulterebbe sia dalla quota importante, il 48%, che i prodotti della Laminoirs rappresenterebbero nel volume d'affari globale della SSK sia dalla durata eccezionalmente lunga, di un minimo di 18 anni, del contratto di distribuzione esclusiva. Inoltre, a norma di tale contratto, la Laminoirs ha il diritto di far accompagnare gli impiegati della SSK, in occasione delle visite della clientela, da uno dei propri impiegati, degli ordinativi dei clienti della SSK viene accusata ricevuta da parte della Laminoirs e la SSK è obbligata a trasmettere alla Laminoirs un duplicato delle fatture concernenti i prodotti Laminoirs nonché a sottoporre a quest'ultima per approvazione le lettere circolari alla propria clientela. Le clausole di cui sopra porrebbero la Laminoirs in grado di determinare l'azione della SSK.
punto 18
Infine la Commissione sostiene che la decisione n. 5462 è sufficientemente motivata in quanto il carattere adeguato dell'importo dell'ammenda risulterebbe dalla formulazione stessa dell'art. 64 del trattato CECA che consentirebbe di infliggere ammende fino ad un massimo pari al doppio del valore delle vendite irregolari. In applicazione di tale norma la Commissione perseguirebbe la politica di maggiorare l'ammenda del 50% nei casi di infrazione grave.
punto 19
A fronte di tali argomenti occorre innanzitutto esaminare il mezzo fondato su una insufficienza di motivazione della decisione n. 5462. Dato che un elemento fondamentale di tale decisione consiste nella constatazione che la SSK è l'organizzazione di vendita della Laminoirs, elemento a cui è subordinato l'addebito alla Usinor delle infrazioni commesse dalla SSK, occorre esaminare d'ufficio se al rigurado sia soddisfatto l'obbligo di motivazione.
punto 20
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione recante pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. L'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che il destinatario dell'atto può avere alle relative spiegazioni.
punto 21
Dall'esame della valutazione della decisione n. 5462 appare chiaramente che tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie. Infatti i considerandi di tale decisione si limitano, per quanto riguarda il punto in esame, alla constatazione che la SSK è l'« organizzazione di vendita della Laminoirs de Strasbourg » ai sensi della normativa considerata pertinente. Essi non indicano però le considerazioni che hanno condotto la Commissione a tale conclusione e, di conseguenza, non apportano alcun elemento di fatto o di diritto idoneo a suffragare tale tesi. Un procedimento del genere, che equivale ad un semplice rinvio alle norme comunitarie, non consente al destinatario di organizzare la sua difesa né alla Corte di esercitare pienamente il sindacato giurisdizionale affidatole dal trattato.
punto 22
L'obbligo di fornire spiegazioni si imponeva tanto più che, come risulta dagli atti, la SSK è vincolata nei confronti della Laminoirs da un contratto di distribuzione esclusiva e che un contratto di questo genere non è, in linea di massima, tale da creare un legame di dipendenza tra le parti tanto stretto da poter essere qualificato come elemento di controllo d'impresa ai sensi della definizione data a questa nozione dalla decisione n. 24/54 ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese. Era quindi indispensabile che la motivazione della decisione litigiosa riportasse chiaramente i motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che le caratteristiche particolari del caso di specie rendessero necessaria una valutazione diversa. Gli argomenti delle parti in precedenza descritti rivelano infatti che al riguardo vengono in considerazione criteri di valutazione complessi.
punto 23
Ne consegue che la decisione n. 5462 non risponde all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 15 del trattato CECA e deve pertanto essere annullata per violazione di forme sostanziali, senza che sia necessario esaminare i mezzi dedotti dalla ricorrente.
SENTENZA › Sulle spese
punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nei limiti in cui è diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 2, terzo trattino, della decisione della Commissione 2 maggio 1953, n. 30/53, così come modificata dalla decisione della Commissione 3 luglio 1981 n. 1834/81.
2) La decisione della Commissione 2 maggio 1985, n. 5462, con cui viene bloccata provvisoriamente a norma dell'art. 2, n. 7, della decisione n. 3716/83/CECA la restituzione di una parte della cauzione prestata nel secondo trimestre 1985 dall'impresa Usinor, è annullata.
3) La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Everling
Joliet
Galmot
Schockweiler
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quinta sezione
U. Everling