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Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 18/03/1989 (Rv. 462202 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER LA VIOLAZIONE DEI CRITERI LEGALI O REGOLAMENTARI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI APPELLO - DEDUZIONE DI NULLITÀ DELLA DELIBERA PERCHÉ NON COMPRESA NELL'ORDINE DEL GIORNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462202-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER LA VIOLAZIONE DEI CRITERI LEGALI O REGOLAMENTARI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI APPELLO - DEDUZIONE DI NULLITÀ DELLA DELIBERA PERCHÉ NON COMPRESA NELL'ORDINE DEL GIORNO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di condominio degli edifici, nel giudizio instaurato per l'annullamento di una delibera assembleare per violazione dei criteri legali e/o regolamentari relativi alla ripartizione delle spese (nella specie, per il rifacimento della recinzione dei terrazzi a livello e dei balconi), costituisce domanda nuova per mutamento della causa petendi, improponibile per la prima volta in appello, la deduzione della diversa ragione di nullità della delibera per essere la suddetta questione non compresa nell'ordine del giorno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)